Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto entro il 5 marzo 1982, l'imposta e' determinata aumentando quella risultante dovuta in base alla dichiarazione originaria di un importo pari, alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Per i periodi di imposta in cui, in considerazione dell'ammontare del volume di affari realizzato nell'anno precedente, sono state applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori, le percentuali sono stabilite nella misura del 4 per cento.
La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullita', la richiesta di definizione automatica per tutti i periodi d'imposta di cui al secondo comma per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione.
In deroga al comma precedente, se i contribuenti hanno presentato per l'anno 1981 la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione per l'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo, non si applica la definizione automatica ne' per l'anno 1981 ne', ove sussistano, per i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali e' stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. E', comunque, ammessa la definizione automatica qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito risultante dall'applicazione del secondo comma, credito che, in ogni caso, deve superare lire duecentomila per periodo di imposta e, se inferiore, deve essere integrato fino alla predetta somma. ((In tal caso l'ammontare dell'eccedenza di credito relativa all'anno 1981, computato in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1982, deve essere versato entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale, senza applicazione di penalita' ne' di interessi di mora))
I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno lire 200.000.
Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. di conversione 12 dicembre 1983, n. 27 ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .