Per i periodi d'imposta per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di cui all'articolo 14 gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica e' ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che il maggior importo dei redditi imponibili accertabili, rispetto a quello risultante cumulativamente dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento del reddito imponibile originariamente dichiarato e della meta' di quello aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa ((non e' inferiore al dieci per cento di quella corrispondente)) alla dichiarazione originaria, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata all'eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della relativa franchigia. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
14 luglio 1982
8 agosto 1982
Per i periodi d'imposta per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di cui all'articolo 14 gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica e' ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che il maggior importo dei redditi imponibili accertabili, rispetto a quello risultante cumulativamente dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento del reddito imponibile originariamente dichiarato e della meta' di quello aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa ((non e' inferiore al dieci per cento di quella corrispondente)) alla dichiarazione originaria, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata all'eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della relativa franchigia. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Commentari • 8
- 1. Circolare del 18/05/1988 n. 17 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 18 maggio 1988
[…] conseguenze di seguito illustrate. 1/a - Ipotesi di presentazione di dichiarazioni integrative con effetti di cui all\'art. 19 o agli artt. 15 e 18 del decreto-legge n. 429 del 1982 concernenti periodi d\'imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento nel periodo 14 luglio 1982 - 15 marzo 1983.
Leggi di più… - 2. Risoluzione del 22/12/1988 n. 8518 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 22 dicembre 1988
A seguito della iscrizione a ruolo, alla scadenza di giugno 1988, delle imposte ed accessori dovuti in base alla liquidazione delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, i Centri di Servizio di Roma e Milano, si sono trovati nella necessita\' di
Leggi di più… - 3. Circolare del 24/02/1987 n. 1 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 24 febbraio 1987
l\'iscrizione a ruolo con procedura manuale delle maggiori somme e dei relativi accessori dovuti dai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative dagli stessi presentate ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.
Leggi di più… - 4. Risoluzione del 01/08/1988 n. 5392 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 1 agosto 1988
Con decreto ministeriale del 22 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 3 novembre 1984, sono stati definiti le modalita\' ed i criteri per l\'iscrizione a ruolo delle maggiori somme dovute e di quelle non versate emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative o istanze di definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte dirette ai sensi del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni ed integrazioni. La circolare n. 43 dell\'1 dicembre 1984, integrata con lettera circolare n. 15/1531 del 15 marzo 1986, ha poi fornito alcuni chiarimenti integrativi …
Leggi di più… - 5. Circolare del 01/09/1986 n. 34 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 1 settembre 1986
La Corte Costituzionale con sentenza n. 175 del 27 giugno 1986 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 serie speciale n. 34 del 16 luglio 1986, ha dichiarato l\'illegittimita\' costituzionale dell\'articolo 16 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, cosi\' come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d\'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzicche\' sino alla data di entrata in vigore del suindicato decreto-legge n. 429. In sostanza, con tale sentenza dovrebbero ritenersi privi di efficacia gli avvisi di accertamento in rettifica o d\'ufficio …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2003, n. 7665Provvedimento: […] Come, infatti, già statuito da questa Corte con consolidato giudizio giurisprudenziale (tra le altre, Cass. n 8884/92 m. 478314) pienamente condivisibile, a norma degli artt. 14 e 18 del D.L. 10 luglio 1982 n 429, come modificati dalla legge di conversione 7Leggi di più...
- sentenza della corte cost. n. 175 del 1986·
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- 2. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2004, n. 11421Provvedimento: […] Il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 18 e 31, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. nella legge 7 agosto 1982, n. 516, ed il difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta, con l'unico motivo, la erroneità della sentenza impugnata in relazione agli artt. 50 e 62, d.lgs., 31 dicembre 1992, n. 546, ed all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. […]Leggi di più...
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- art. 31 d.l. 429/1982
- 3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/11/2017, n. 28568Provvedimento: Svolgimento del processo L'Agenzia delle Entrate notificava alla Cassa di RiPArmio di Udine e Pordenone due avvisi di accertamento, per gli anni di imposta 1980 e 1981, con i quali rettificava le dichiarazioni fiscali presentate dalla banca determinando maggiori redditi ai fini IR ed LO sulla base di sei rilievi. In particolare, con il rilievo n. 1) l'Ufficio recuperava a tassazione, per l'importo di Lire 2.766.740.896 nell'anno 1980 e di Lire 1.065.956.720 nell'anno 1981, i costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica, dedotti in misura eccedente la quota consentita a norma del D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 61 e 74. Contro gli avvisi di accertamento l'istituto di credito …Leggi di più...
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- art. 360 c.p.c.·
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- onere della prova
- 4. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2015, n. 13461Provvedimento: Svolgimento del processo 1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale indicata in epigrafe, con la quale, respingendo l'appello principale dell'Ufficio ed accogliendo parzialmente quello incidentale della Fincisa s.p.a., esercente attività di produzione e commercializzazione di ceramiche, è stato ritenuto, per quanto qui interessa, da un lato illegittimo l'accertamento, ai fini IRPEG ed ILOR, di maggiori ricavi da parte della società per l'anno 1977 e, dall'altro, infondata la domanda della contribuente di applicazione della franchigia di cui al D.L. n. 429 del 1982, art. 18 convertito in L. n. 516 del 1982 . …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2006, n. 12006Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - Dott. RUGGIERO Francesco - rel. Consigliere - Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere - Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere - Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COMERIO RC S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine, dall'Avv. Prof. CENDERELLI Aldo di Milano, via Previati n. 12, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 109, presso lo studio dell'Avv. FONTANA Giuseppe; - ricorrente - contro Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, e …Leggi di più...
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