Articolo 18 del Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
Articolo 17Articolo 19
Versione
14 luglio 1982
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Versione
8 agosto 1982
Art. 18.
Per i periodi d'imposta per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di cui all'articolo 14 gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica e' ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che il maggior importo dei redditi imponibili accertabili, rispetto a quello risultante cumulativamente dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento del reddito imponibile originariamente dichiarato e della meta' di quello aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa ((non e' inferiore al dieci per cento di quella corrispondente)) alla dichiarazione originaria, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata all'eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della relativa franchigia. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Entrata in vigore il 8 agosto 1982
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