La dichiarazione integrativa delle persone fisiche deve essere presentata ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma o di Milano secondo criteri e modalita' stabiliti con il decreto previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente. ((La dichiarazione integrativa degli eredi del contribuente deve essere presentata al centro di servizio nella cui circoscrizione, a norma dello stesso decreto, e' ricompreso il comune nel quale il contribuente aveva l'ultimo domicilio fiscale)) . La dichiarazione integrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere presentata all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova ((domicilio fiscale del soggetto dichiarante)) al momento della presentazione della dichiarazione.
Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale si avvale della facolta' prevista nell'articolo 14, l'importo dell'imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita, della minore perdita, nonche' altri dati ed elementi in conformita' del modello di cui al terzo comma dello stesso articolo.
A tali fini si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati ((ne' per il riconoscimento di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate)) .
Relativamente alle dichiarazioni presentate dai coniugi cumulativamente per gli anni 1974 e 1975 e congiuntamente per gli anni 1976 e successivi, le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi indicati nel comma precedente a lui riferibili.La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.
I soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle societa' o associazioni di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , delle imprese familiari e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della societa' o associazione, del titolare dell'impresa familiare o dell'altro coniuge. La dichiarazione della societa' o associazione, del titolare dell'impresa o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.
La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformita' alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalita' stabiliti nel modello di cui al terzo comma dello articolo precedente.
Relativamente all'imposta locale sui redditi il calcolo deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del quindici per cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975 e 1976 e' attribuita, con modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari alla aliquota del 13,60 per cento; la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi. I soggetti che esercitano l'attivita' di allevamento del bestiame possono optare per la determinazione del relativo reddito in base ai criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 settembre 1978, e successive modificazioni.
Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste ((nell'articolo 16)) e nell'articolo 19, le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. ((Le quantita' ed i valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi del presente decreto per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio)) .
Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ((e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)) .
((Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del sesto comma e dell'articolo 16, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 ovvero in quello del periodo d'imposta in corso a tale data.
I soggetti indicati nel sesto comma che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attivita' o le passivita' fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.
Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 19, le disposizioni del precedente comma si applicano altresi' per l'iscrizione in bilancio di attivita' in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito d'impresa nella misura del venti per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.
Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantita' o ai valori delle rimanenze di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. I relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove trattisi di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1 gennaio 1982 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Qualora la attivita' di impresa cessi prima del quinto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. Le nuove quantita' o valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate)) . ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. di conversione 12 dicembre 1983, n. 27 ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .