Articolo 17 del Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
Articolo 16Articolo 18
Versione
14 luglio 1982
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Versione
8 agosto 1982
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Versione
15 febbraio 1983
Art. 17.
Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa e' stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio, la controversia, se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.
((Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 15 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito di impresa)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. di conversione 12 dicembre 1983, n. 27 ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .
Entrata in vigore il 15 febbraio 1983
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