Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonche' delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente al 1 agosto 1982, i contribuenti, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate ancorche' con ritardo superiore a un mese. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale e' stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.
Gli interessati, tra il 10 ed il 30 novembre 1982, devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel primo comma. ((Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla societa' risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole societa' fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalita' di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 15 settembre 1983))
Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro e non oltre il 30 settembre 1982 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle relative norme e le istruzioni per la compilazione dei modelli.
Si applicano, salvo quanto previsto nei successivi articoli, le disposizioni dell' articolo 8 e del secondo , terzo e quarto comma dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. di conversione 12 dicembre 1983, n. 27 ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .