Articolo 20 bis del Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
Articolo 20Articolo 22
Versione
15 febbraio 1983
Art. 20-bis. ((La liquidazione di cui al precedente articolo e' eseguita, per tutte le annualita' di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione e' stata presentata ai sensi del primo comma dello articolo 15, avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli certificati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.
I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. A tal fine la circoscrizione territoriale di ciascun centro di servizio comprende le regioni indicate nell'articolo 2 del decreto ministeriale 28 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 30 settembre 1982.
Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualita' di imposta per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 18 e 19 si provvede mediante determinazione di un unico importo per ciascun tributo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualita'.
Alle iscrizioni, ai rimborsi od agli sgravi relativi alle annualita' di imposta per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 16 e 17, provvedono, per ciascuna annualita', sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento. A tale fine la comunicazione, datata e sottoscritta dal titolare dell'ufficio che ha provveduto alla liquidazione stessa o da un suo rappresentante, deve contenere gli estremi della liquidazione effettuata)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. di conversione 12 dicembre 1983, n. 27 ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .
Entrata in vigore il 15 febbraio 1983
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