Articolo 29 del Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
Articolo 28Articolo 30
Versione
14 luglio 1982
Art. 29.
Le sanzioni amministrative previste dal titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , e della legge 10 maggio 1976, n. 249 , nonche' gli interessi di mora non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi dei precedenti articoli per l'ammontare indicato nella dichiarazione integrativa.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 26, secondo comma, e 27 le sanzioni e gli interessi di mora, di cui al precedente comma, non si applicano quando nella dichiarazione integrativa sia indicata rispettivamente una imposta non inferiore al 10 per cento di quella accertata ovvero di quella risultante dalla dichiarazione originaria.
Tuttavia rimangono ferme le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla differenza, nell'ipotesi dell'articolo 26, secondo comma, tra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa e, nell'ipotesi di cui all'articolo 27, alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia.
Entrata in vigore il 14 luglio 1982
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