Qualora il contribuente si avvalga della facolta' di cui all'articolo 25, per i periodi di imposta, per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali d'accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica e' ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che il maggiore ammontare della imposta accertabile rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento dell'imposta indicata nella originaria dichiarazione e della meta' di quella risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il dieci per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio e' ammesso e la franchigia del cinquanta per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 60, secondo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
14 luglio 1982
Qualora il contribuente si avvalga della facolta' di cui all'articolo 25, per i periodi di imposta, per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali d'accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica e' ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che il maggiore ammontare della imposta accertabile rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento dell'imposta indicata nella originaria dichiarazione e della meta' di quella risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il dieci per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio e' ammesso e la franchigia del cinquanta per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 60, secondo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
Commentari • 5
- 1. Risoluzione del 28/05/1987 n. 540184 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 28 maggio 1987
[…] risultante dall\'anzidetta dichiarazione 1981, ha optato per l\'anno in questione per la presentazione della dichiarazione integrativa semplice, prevista dall\'art. 27 del cennato D.L. n. 429/1982, non preclusiva dell\'azione di accertamento dell\'Ufficio. Cio\' stante, codesto Ispettorato terra\'conto delle considerazioni suesposte
Leggi di più… - 2. Risoluzione del 03/05/1988 n. 542293 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 3 maggio 1988
[…] g, che l\'imposta risultante dalla colonna 8, qualunque sia l\' ammontare, produce soltanto gli effetti propri di tale colonna, e cioe\' quelli di cui agli artt. 25, 26 secondo comma, e 27 del D.L. n. 429/1982. Con la nota emarginata codesto Ispettorato ha chiesto pertanto di conoscere le determinazioni della scrivente.
Leggi di più… - 3. Circolare del 30/11/1984 n. 67 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 30 novembre 1984
[…] che l\'imposta risultante dalla colonna 8, qualunque sia l\'ammontare, produca soltanto gli effetti propri di tale colonna, e cioe\' quelli di cui agli artt. 25, 26, secondo comma, e 27 del D.L. n. 429/1982. H) Dichiarazione integrativa presentata ex art. 28, quarto comma, senza operare la rinuncia al "residuo credito".
Leggi di più… - 4. Risoluzione del 24/07/1986 n. 415914 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 24 luglio 1986
Codesto Ispettorato Compartimentale ha segnalato che numerosi contribuenti, al fine di definire le pendenze esistenti in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti (D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627), hanno presentato a suo tempo la dichiarazione integrativa, ex art. 27 della legge 7 agosto 1982, n. 516, versando, a titolo di imposta, somme estremamente esigue (L. 3.000/4.000). L\'Ufficio I.V.A. di ..... ha giudicato tale comportamento non idoneo a definire le pendenze mentre la locale Commissione tributaria di 1 grado ha ritenuto sufficiente il versamento effettuato dai contribuenti. Cio\' posto codesto Ispettorato, prima di decidere se proseguire o meno l\'iter …
Leggi di più… - 5. Risoluzione del 24/05/1986 n. 415471 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 24 maggio 1986
E\' stato chiesto, di conoscere se in presenza di dichiarazione integrativa che non comporti la estinzione della controversia - ai sensi dell\'art. 26 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 - debba considerarsi legittimo l\'operato dell\'Ufficio I.V.A. inteso al recupero, secondo quanto dispone l\'art. 60, 2 comma, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di un terzo della maggiore imposta accertata ed, eventualmente, su quale base debba commisurarsi tale recupero. Al riguardo, sulla base di quanto rappresentato dallo interessato con l\'istanza avanzata e del parere espresso da codesto Ispettorato sembra alla scrivente che il criterio …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2002, n. 11221Provvedimento: […] che la Società aveva presentato dichiarazione integrativa ai sensi dell'art.27 del d.l. n.429 del 1982 (dichiarazione integrativa c.d. "semplice"), e non già ai sensi del successivo art.28 (dichiarazione integrativa c.d. "tombale") anche per l'anno 1981; e che, […] da considerarsi "omessa a tutti gli effetti", secondo la disciplina ordinaria); e che abbia presentato dichiarazione integrativa c.d. "semplice", ai sensi degli artt.25 e 27 del d.l. n.429 del 1982 - ha diritto a fruire del condono in tale limitata forma e non è assoggettato dalla legge, per poterne fruire, all'onere di presentare dichiarazione integrativa c.d. "automatica" o "tombale" ai sensi dell'art.28 dello stesso decreto;Leggi di più...
- dichiarazione integrativa "automatica"·
- dichiarazione annuale tardiva, come tale considerata omessa·
- condono di cui al d.l. n. 429 del 1982·
- presentazione di dichiarazione integrativa "semplice" ex art. 25 del detto d.l. n. 429 del 1982·
- sussistenza·
- iva·
- diritto a fruire della sanatoria·
- necessità·
- esclusione.·
- necessita'·
- esclusione·
- condono fiscale·
- tributi (in generale)
- 2. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2002, n. 7172Provvedimento: […] della reale volontà del contribuente, costituita dall'indicazione dell'importo dovuto in base al richiesto condono, corrispondente a quello della definizione con integrazione semplice, ai sensi dell'art. 27 del d.l. n. 429 del 1982;Leggi di più...
- nozione·
- nella dichiarazione integrativa·
- errore materiale riconoscibile·
- validita' di questa.·
- validità di questa·
- detrazioni·
- condono fiscale·
- tributi (in generale)
- 3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2003, n. 7113Provvedimento: (065149 Oggetto IVA. Condono. Indicazione VINYLO NL erronea codici fiscali. 9 N 7TV AVL ISI N 071 13/03 9861/5/92 ES IV IN NOME DEL POPOLO ITALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Ugo Favara Presidente R.G.N.11562/99 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Cron.15898 Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Rep. Dott. Simonetta Sotgiu Consigliere Ud. 13/11/02 Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: VA RO, elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandro Farnese, n. 7, presso 1'Avvocato Claudio Bartolucci, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce …Leggi di più...
- definizione semplice·
- art. 32 D.L. n. 429/1982·
- definizione automatica·
- irrevocabilità dichiarazione·
- errore materiale·
- compensazione spese·
- condono fiscale·
- dichiarazione integrativa·
- giudizio di merito