Articolo 27 del Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
Articolo 26Articolo 28
Versione
14 luglio 1982
Art. 27.


Qualora il contribuente si avvalga della facolta' di cui all'articolo 25, per i periodi di imposta, per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali d'accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica e' ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che il maggiore ammontare della imposta accertabile rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento dell'imposta indicata nella originaria dichiarazione e della meta' di quella risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il dieci per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio e' ammesso e la franchigia del cinquanta per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 60, secondo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
Entrata in vigore il 14 luglio 1982
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