Articolo 18 - Convenzione della Legge 14 agosto 1982, n. 747
Articolo 17Articolo 19
Versione
29 ottobre 1982
Art. 18
Pensioni e prestazioni della previdenza sociale pubblica

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1982
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