Articolo 8 del Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260
Articolo 7Articolo 9
Versione
10 luglio 1974
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Versione
21 agosto 1974
Art. 8.
Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono elevati dal 2,50 al 5 per cento.
Nella stessa misura e' elevato l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui all'art. 44 del decreto indicato nel comma precedente.
((L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla data predetta))
Entrata in vigore il 21 agosto 1974
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