Articolo 9 del Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260
Articolo 7Articolo 11
Versione
10 luglio 1974
>
Versione
21 agosto 1974
>
Versione
5 dicembre 1975
Art. 9.
I termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1974, ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , e successive modificazioni, compresi quelli prorogati a tale data a norma del secondo comma dell'art. 12 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 , sono prorogati al 31 dicembre 1975.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N. 354 . ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 2 dicembre 1975,n. 576 ha disposto (con l'art. 18) che "I termini previsti nell' articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260 , convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354 , sono prorogati al 31 dicembre 1977".
Entrata in vigore il 5 dicembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente