Articolo 9 del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 dicembre 1996
Art. 9. (Estensione del permesso di ricerca) 1. L' articolo 6, comma 2, della legge n.9 del 1991 e' sostituito dal seguente:
"2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non puo' comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare.".
2. Non si fa luogo a riduzioni dell'area del permesso di ricerca se l'area iniziale e' inferiore a 300 chilometri quadrati.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1996
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