Articolo 37 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 36Articolo 38
Versione
17 luglio 2006
Art. 37. Modifiche all'articolo 39
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "ministro per la grazia e giustizia"" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia";
b) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:" "Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il compenso e' stabilito secondo criteri di proporzionalita' ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.";
c) al terzo comma, le parole: ",se vi e' luogo" sono soppresse.
Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 39 (Compenso del curatore)). - Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. E' in facolta' del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.
Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il compenso e' stabilito secondo criteri di proporzionalita' ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed e' sempre ammessa la ripetizione di cio' che e' stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.».
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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