del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). - Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.".