Articolo 48 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 47Articolo 49
Versione
17 luglio 2006
Art. 48. Sostituzione dell'articolo 51
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). - Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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