Articolo 46 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 45Articolo 47
Versione
17 luglio 2006
Art. 46. Sostituzione dell'articolo 49
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Obblighi del fallito). - L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonche' gli amministratori o i liquidatori di societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice puo' autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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