Articolo 12 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 11Articolo 13
Versione
17 luglio 2006
Art. 12. Sostituzione dell'articolo 14
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento). - L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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