Articolo 110 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 109Articolo 111
Versione
17 luglio 2006
Art. 110. Modifiche all'articolo 120
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.
Il decreto o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all' articolo 634 del codice di procedura civile .".
Nota all'art. 110:
- Si riporta il testo dell'art. 120 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 120 (Effetti della chiusura). - Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento.
Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.
Il decreto o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all' art. 634 del codice di procedura civile .».
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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