Articolo 131 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 130Articolo 132
Versione
17 luglio 2006
Art. 131. Sostituzione dell'articolo 147
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 147 (Societa' con soci a responsabilita' illimitata). - La sentenza che dichiara il fallimento di una societa' appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile , produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
Il fallimento dei soci di cui al comma primo non puo' essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilita' illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalita' per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento e' possibile solo se l'insolvenza della societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilita' illimitata.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'articolo 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della societa' risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.
Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa e' riferibile ad una societa' di cui il fallito e' socio illimitatamente responsabile.
Contro la sentenza del tribunale e' ammesso appello a norma dell'articolo 18.
In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante puo' proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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