Articolo 14 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 13Articolo 15
Versione
17 luglio 2006
Art. 14. Modifiche all'articolo 16
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, i numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
"3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell' articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile . Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.";
c) il quarto comma e' abrogato.
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento). - La sentenza dichiarativa di fallimento e' pronunciata in camera di consiglio.
Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'art. 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza;
5) assegna ai crediton e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell' art. 133, primo comma, del codice di procedura civile . Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 17, secondo comma.
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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