Articolo 20 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 19Articolo 21
Versione
17 luglio 2006
Art. 20. Sostituzione dell'articolo 23
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Poteri del tribunale fallimentare). - Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non e' prevista la competenza del giudice delegato; puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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