Articolo 130 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 129Articolo 131
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17 luglio 2006
Art. 130. Sostituzione dell'articolo 146
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di societa' a responsabilita' limitata). - Gli amministratori e i liquidatori della societa' sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
a) le azioni di responsabilita' contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilita' contro i soci della societa' a responsabilita' limitata, nei casi previsti dall' articolo 2476, comma settimo, del codice civile .".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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