del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.";
b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero del comitato dei creditori".
Nota all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Responsabilita' del curatore)). - Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.
Durante il fallimento l'azione di responsabilita' contro il curatore revocato e' proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.
Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.».