Articolo 42 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 41Articolo 43
Versione
17 luglio 2006
Art. 42. Modifiche all'articolo 44
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilita' che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.".
Nota all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).). - Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fermo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilita' che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.».
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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