Articolo 150 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 149Articolo 151
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17 luglio 2006
Art. 150. Disciplina transitoria 1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonche' le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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