Articolo 49 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 48Articolo 50
Versione
17 luglio 2006
Art. 49. Modifiche all'articolo 52
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.".
Nota all'art. 49:
- Si riporta il testo dell'art. 52 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 52 (Concorso dei creditori)). - Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.».
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente