Articolo 7 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 6Articolo 8
Versione
17 luglio 2006
Art. 7. Modifiche all'articolo 9
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se e' stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se e' avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 9 (Competenza). - Il fallimento e' dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito nella Repubblica anche se e' stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se e' avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 6 o la presentazione della richiesta di cui all'art. 7.».
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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