Articolo 4 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 luglio 2006
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 6
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). - Il fallimento e' dichiarato su ricorso del debitore, di uno o piu' creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante puo' indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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