Articolo 45 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 44Articolo 46
Versione
17 luglio 2006
Art. 45. Sostituzione dell'articolo 48
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). - L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonche' gli amministratori o i liquidatori di societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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