Articolo 99 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 98Articolo 100
Versione
17 luglio 2006
Art. 99. Modifiche all'articolo 111
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) per il pagamento dei crediti prededucibili;";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).".
Nota all'art. 99:
- Si riporta il testo dell'art. 111 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).».
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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