Articolo 28 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 27Articolo 29
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17 luglio 2006
Art. 28. Sostituzione dell'articolo 32
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore). - Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e puo' delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto dal compenso del curatore.
Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilita'. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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