Articolo 21 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 20Articolo 22
Versione
17 luglio 2006
Art. 21. Sostituzione dell'articolo 24
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare). - Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile . Non si applica l' articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile .".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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