Articolo 115 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 114Articolo 116
Versione
17 luglio 2006
Art. 115. Sostituzione dell'articolo 125
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 125 (Esame della proposta e comunicazione ai creditori). - La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma.
Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni ne' superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Se le proposte sono piu' di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente.
Se la societa' fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione e' inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinche' possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma e' prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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