Articolo 79 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 78Articolo 80
Versione
17 luglio 2006
Art. 79. Sostituzione dell'articolo 94
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 94 (Effetti della domanda). - La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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