Articolo 22 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 21Articolo 23
Versione
17 luglio 2006
Art. 22. Sostituzione dell'articolo 25
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Poteri del giudice delegato). - Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarita' della procedura e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore;
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.
Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che abbia autorizzato, ne' puo' far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente