Articolo 40 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 39Articolo 41
Versione
17 luglio 2006
Art. 40. Modifiche all'articolo 42
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.".
Nota all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 42 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 42 (Beni del fallito)). - La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.».
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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