Articolo 44 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
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17 luglio 2006
Art. 44. Modifiche all'articolo 47
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , le parole: "se e' stato nominato," sono soppresse.
Nota all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 47 (Alimenti al fallito e alla famiglia).). - Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
La casa di proprieta' del fallito, nei limiti in cui e' necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non puo' essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attivita'.».
- L'art. 50 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Pubblico registro dei falliti».
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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