Articolo 93 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 92Articolo 94
Versione
17 luglio 2006
Art. 93. Sostituzione dell'articolo 106
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 106 (Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere). - Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puo' altresi' cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono gia' pendenti.
Per la vendita della quota di societa' a responsabilita' limitata si applica l' articolo 2471 del codice civile .
In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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