Articolo 72 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 71Articolo 73
Versione
17 luglio 2006
Art. 72. Sostituzione dell'articolo 86
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 86 (Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione). - Devono essere consegnate al curatore:
a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.
Il giudice delegato puo' autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato puo' proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.
Puo' essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente