Art. 26. Modifiche all'articolo 29
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 29, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , la parola: "comunicare" e' sostituita dalle seguenti: "far pervenire".
Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Accettazione del curatore). - Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione.
Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.».
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 29, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , la parola: "comunicare" e' sostituita dalle seguenti: "far pervenire".
Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Accettazione del curatore). - Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione.
Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.».