Articolo 55 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 54Articolo 56
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17 luglio 2006
Art. 55. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. Dopo l' articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' inserito il seguente:
"Art. 69-bis (Decadenza dall'azione). - Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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