Art. 55. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. Dopo l' articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' inserito il seguente:
"Art. 69-bis (Decadenza dall'azione). - Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.".
"Art. 69-bis (Decadenza dall'azione). - Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.".