Art. 69. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. Dopo l' articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' inserito il seguente:
"Art. 83-bis (Clausola arbitrale). - Se il contratto in cui e' contenuta una clausola compromissoria e' sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non puo' essere proseguito.".
"Art. 83-bis (Clausola arbitrale). - Se il contratto in cui e' contenuta una clausola compromissoria e' sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non puo' essere proseguito.".