Articolo 101 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 100Articolo 102
Versione
17 luglio 2006
Art. 101. Sostituzione dell'articolo 112
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 112 (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente). - I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo e' dipeso da cause ad essi non imputabili.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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