Articolo 59 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 58Articolo 60
Versione
17 luglio 2006
Art. 59. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. Dopo l' articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono inseriti i seguenti:
"72-ter (Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare). - Il fallimento della societa' determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all' articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, puo' decidere di subentrare nel contratto in luogo della societa' assumendone gli oneri relativi.
Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore puo' chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore puo' trattenere i proventi dell'affare e puo' insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall' articolo 2447-decies, terzo , quarto e quinto comma, del codice civile .
Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l' articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile .
"72-quater (Locazione finanziaria). - Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se e' disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme gia' riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
In caso di fallimento delle societa' autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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