Articolo 95 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 94Articolo 96
Versione
17 luglio 2006
Art. 95. Sostituzione dell'articolo 108
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 108 (Poteri del giudice delegato). - Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.
Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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