Articolo 9 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 8Articolo 10
Versione
17 luglio 2006
Art. 9. Sostituzione dell'articolo 10
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). - Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta salva la facolta' di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del primo comma.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente