del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). - Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta salva la facolta' di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del primo comma.".