Art. 7.
Norma sulla neutralita' finanziaria
1. Qualora siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, sono adottate, con le modalita' previste dallo Statuto speciale ai sensi dell'articolo 48-bis, le misure atte ad assicurare la neutralita' finanziaria delle predette normative nei confronti della Regione e dei suoi enti locali.
Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e' integralmente riportato nelle note alle premesse.
Norma sulla neutralita' finanziaria
1. Qualora siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, sono adottate, con le modalita' previste dallo Statuto speciale ai sensi dell'articolo 48-bis, le misure atte ad assicurare la neutralita' finanziaria delle predette normative nei confronti della Regione e dei suoi enti locali.
Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e' integralmente riportato nelle note alle premesse.