Articolo 17 del Decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571
Articolo 16Articolo 18
Versione
11 ottobre 1994
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Versione
10 dicembre 1994
Art. 17. 1. I provvedimenti relativi al personale di cui all' articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , sono adottati in modo che tale personale prenda servizio nel periodo compreso ((tra il 20 ed il 30 marzo 1995)) .
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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