Articolo 7 del Decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571
Articolo 6Articolo 8
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11 ottobre 1994
Art. 7. 1. Nell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: "regolarmente costituiti" sono sostituite dalle seguenti: "muniti di procura".
Entrata in vigore il 11 ottobre 1994
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