Articolo 6 del Decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 ottobre 1994
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Versione
10 dicembre 1994
Art. 6. 1. Nell' articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , gia' sostituito dall' articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477 , le parole: "2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: " ((30 aprile 1995)) ".
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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