Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220
Articolo 4Articolo 6
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27 giugno 2001
Art. 5. Esclusione dai concorsi 1. L'esclusione dal concorso e' disposta, con provvedimento motivato, dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutivita' della relativa decisione.
Entrata in vigore il 27 giugno 2001
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